Piano per rimozione delle Barriere Architettoniche

PEBA - piano per la rimozione delle barriere architettoniche - Introduzione e contesto normativo

A partire dalla fine degli anni ’80, con l’introduzione della legge 13/89 e del D.M. 236/89. Sebbene disposizioni normative fossero già presenti dal 1971, questi provvedimenti del 1989 hanno esteso l’adeguamento degli edifici privati alle normative di accessibilità, includendo anche quelli sottoposti a tutela. La legge 104 del 1992 e il D.P.R. 503 del 1996 hanno successivamente ampliato il tema dell’accessibilità anche agli edifici pubblici, facendo emergere la necessità di conciliare conservazione e fruibilità.

Il restauro, inizialmente visto come un intervento esclusivamente volto alla conservazione, si è evoluto includendo l’accessibilità come un elemento fondamentale. L’approccio odierno considera la conservazione integrata, che mira a garantire l’accesso a tutti, senza compromettere i valori storici ed estetici del bene culturale. Il concetto di accessibilità è stato esteso anche a situazioni transitorie e quotidiane, come la gravidanza o la temporanea mobilizzazione di un arto.

L’accessibilità, come elemento di progettazione, non deve essere vista come in contrasto con la tutela del patrimonio, ma come parte integrante del restauro. Tuttavia, in alcuni casi, l’accessibilità totale può compromettere la conservazione, come nei siti di interesse culturale molto fragili (ad esempio, le Grotte di Altamira o il Cenacolo di Leonardo). In questi casi, è necessario adottare misure compensative, come tour virtuali o modelli tridimensionali, per consentire la conoscenza del sito senza danneggiarlo.

Il tema dell’accessibilità si inserisce fin dalla fase preliminare del restauro, durante la quale si definiscono le scelte relative all’uso e alla sua compatibilità con il patrimonio. Si pone particolare attenzione a ridurre l’impatto degli interventi, garantendo comunque che gli spazi fondamentali per la comprensione del bene siano accessibili.

Tutti gli interventi devono porre l’attenzione a diverse categorie di disabilità (motoria, sensoriale, cognitiva) e sottolinea l’importanza di valutare gli ostacoli fisici e percettivi, nonché l’adeguamento normativo e la progettazione universale, per garantire l’accessibilità in modo compatibile con la tutela del patrimonio culturale.

Il museo Santi Furnari di Tripi, nel corso del 2024 è stato interessato da lavori volti all’adeguamento dei luoghi, rendendoli maggiormente accessibili, sia in senso fisico (barriere architettoniche), che a livello del piano cognitivo, sensoriale e culturale

Gli interventi sono stati attuati grazie al Piani Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1, Misura 1, componente 3 (M1C3-3), investimento 1.2. 

Il progetto è stato denominato SMART ACCESSIBILITY MUSEUM (SAM).

I lavori sono stati seguiti per il comune dall’Arch. Piero Lipari in qualità di RUP, e dall’Arch. Barbara Silvestro in qualità di progettista a livello architettonico e delle strutture.

Il contesto normativo ed il PEBA

  • Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (art. 4 e 5) e Circolare Min. LL. PP. 22 giugno 1989, n. 1669

    • Se un immobile è dichiarato di interesse culturale, l’autorizzazione ai lavori può essere negata solo se non è possibile realizzarli senza arrecare un serio pregiudizio al bene.
    • Il diniego deve essere motivato specificando la natura e gravità del pregiudizio, il suo impatto sul contesto e le alternative proposte.
    • La mancata risposta nei tempi previsti equivale ad assenso.
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 24)

    • Per edifici pubblici e privati aperti al pubblico e di interesse culturale, se le autorizzazioni non sono concesse per mancato nulla osta, l’accessibilità può essere garantita con opere provvisionali compatibili con i vincoli.
  • D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (art. 19)

    • Negli edifici esistenti, le deroghe sono ammesse in caso di impossibilità tecnica legata alla struttura.
    • Per edifici di interesse culturale, la deroga è concessa se gli interventi comprometterebbero i valori storici ed estetici.
    • In tal caso, l’accessibilità deve essere garantita con opere provvisionali o, in subordine, con attrezzature mobili non ancorate stabilmente.
    • La mancata applicazione delle norme deve essere motivata.
  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (art. 82)

    • Per edifici pubblici e privati aperti al pubblico con vincoli di tutela, se le autorizzazioni non sono concesse, l’accessibilità può essere garantita con opere provvisionali previa approvazione delle autorità competenti.
  • Normative complementari

    • D.M. LL. PP. 14 giugno 1989, n. 236 (art. 7.2) e D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (artt. 19 e 20): Permettono soluzioni alternative ai requisiti tecnici, se garantiscono risultati equivalenti o migliori, con dichiarazione di conformità accompagnata da documentazione tecnica.
    • Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004): Sottolinea l’importanza della fruizione pubblica e dell’accessibilità del patrimonio culturale (artt. 1, 6, 101).

    SCARICA LA VERSIONE COMPLETA DEL PEBA DEL MUSEO SANTI FURNARI

 

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